📋 Agg Preposto 6h
Sessione 2 di 5
M2 Vigilanza

S2 - Vigilanza effettiva - Art. 19 D.Lgs. 81/08 - Casi giurisprudenziali

L'art.

19 D.Lgs.

81/08 rappresenta il cuore degli obblighi del preposto e ha subito un'interpretazione giurisprudenziale particolarmente rigorosa nel triennio 2022-2024 - la sentenza Cass.

Pen.

Sez.

IV n.

21587/2023 ha definito la vigilanza del preposto come 'attiva, continuativa, dinamica e propositiva' - non basta osservare passivamente, occorre INTERVENIRE.

OBBLIGHI SPECIFICI ART.

19: a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, INFORMARE i loro superiori diretti.

NUOVA DISPOSIZIONE post Legge 215/2021: il preposto in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, può INTERROMPERE l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

c) Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

g) Frequentare appositi corsi di formazione - comma fondamentale che giustifica il presente aggiornamento.

CASO 1 - Cass.

Pen.

Sez.

IV n.

4116/2024: capo cantiere edile di Vicenza condannato a 1 anno e 6 mesi per la morte di un operaio caduto da ponteggio non a norma.

La Cassazione ha confermato che il preposto, pur avendo segnalato verbalmente al direttore tecnico la carenza, non aveva utilizzato il proprio potere di interruzione dell'attività - la sola segnalazione non basta.

CASO 2 - Cass.

Pen.

n.

27485/2023: capo squadra metalmeccanico di Brescia condannato per omicidio colposo a seguito della morte di un saldatore folgorato perché aveva tollerato l'uso di prolunghe difettose.

La Corte ha sottolineato che 'la consuetudine non assorbe il rischio' - il fatto che 'si fosse sempre fatto così' non esime il preposto.

CASO 3 - Cass.

Pen.

n.

12845/2023: capo turno chimico di Ferrara assolto perché aveva immediatamente fermato l'attività e segnalato per iscritto al RSPP una carenza di DPI - dimostrazione del corretto adempimento.

POTERE DI INTERRUZIONE - le modalità: 1) Stop verbale immediato all'operatore.

2) Comunicazione al dirigente di livello superiore (verbale o scritta - SCRITTA è sempre preferibile per tutelarsi).

3) Documentazione dell'episodio (foto, video, registro non conformità).

4) Verifica rimozione del rischio prima del riavvio.

5) Eventuale segnalazione al RSPP/RLS se la condizione persiste.

STRUMENTI MODERNI: app aziendali per segnalazione real-time, registri elettronici di non conformità, sistemi di safety walk con tablet.

Il preposto formato 2024 è figura proattiva, non solo reattiva.