Il DIRIGENTE è figura centrale del sistema prevenzionistico italiano - art.
2 c.
1 lett.
d) D.Lgs.
81/08: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa.
Differenza fondamentale rispetto al preposto: il dirigente ATTUA e ORGANIZZA - dispone di risorse economiche, decisionali, organizzative; il preposto SOVRINTENDE alla parte operativa.
CRITERI per qualificarsi come dirigente: a) competenze professionali (titoli, esperienza), b) poteri gerarchici (autorità su altri lavoratori incluso preposti), c) poteri funzionali (autonomia decisionale, gestione budget, capacità di spesa), d) adeguatezza all incarico ricevuto.
La giurisprudenza Cass.
Pen.
n.
4503/2024 ha ribadito: la qualifica di dirigente ai fini sicurezza è SOSTANZIALE - non basta il nome formale, conta l effettiva capacità decisionale.
ART.
18 D.Lgs.
81/08 - OBBLIGHI DEL DIRIGENTE (16 obblighi specifici elencati): a) Nominare il medico competente per sorveglianza sanitaria.
b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso.
c) Nell affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni in rapporto alla salute e alla sicurezza.
d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI.
e) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone a rischio grave.
f) Richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti.
g) Inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze.
h) Adottare le misure per il controllo emergenze.
i) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento.
l) Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l attività in pericolo.
m) Consentire ai lavoratori di verificare l applicazione delle norme.
n) Consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta, copia DVR.
o) Elaborare DUVRI in caso di contratti d appalto.
p) Comunicare all INAIL gli infortuni che comportano assenza dal lavoro >1 giorno.
q) Consultare il RLS.
r) Adottare le misure necessarie per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno.
s) Comunicare annualmente all INAIL i nominativi dei RLS.
t) Vigilare in ordine all adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.
SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ: il dirigente risponde in concorso con il datore di lavoro per gli obblighi delegati e in proprio per quelli direttamente attribuiti dall art.
18.
La Cassazione applica la teoria della 'responsabilità a cascata': datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.
Ogni livello ha specifici obblighi non eludibili.
SANZIONI ART.
55: per dirigente possono raggiungere arresto fino a 8 mesi e ammenda fino a 10.000 euro per le violazioni più gravi.
Sanzioni accessorie: interdizione temporanea da incarichi direttivi (Cass.
ha confermato applicabilità anche al dirigente sicurezza).
Il presente corso aggiornamento 6h è obbligatorio ogni 5 anni ai sensi Accordo S-R 21/12/2011 - per dirigenti formati prima del 2024.
NOTA: l Accordo Stato-Regioni 17/04/2024 ha confermato la durata di 6h per l aggiornamento dirigenti, mantenendo periodicità quinquennale (a differenza del preposto passato a biennale).